Art. 45 — Mansioni dei personale ausiliario
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Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresi', mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazioni con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonche' alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi. 8 Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi. LA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 81 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA. LA L. 18 FEBBRAIO 1963, N. 81 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1979, n. 49
8La L. 9 febbraio 1979, n. 49 ha disposto (con l'art. 6) che "Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, deve essere interpretato nel senso che la raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, deve essere eseguita personalmente dal conducente".
Testo in vigore dal 6 marzo 1979 al 16 dicembre 2010
