Art. 50 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparate
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((La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:
- a)nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che, nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero;
- b)per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianita' congiunta al merito)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
