Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 50 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparate
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La promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore e' conferita, a scelta, agli impiegati dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore tre anni di servizio effettivo.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
