Art. 51 — Conferimento di funzioni superiori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 314 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore e' attribuito dalle stesse autorita' competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta. Ai fini del conferimento dell'incarico, dovra' tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le piu' recenti promozioni di qualifica. L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse. L'incarico puo' essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per la attribuzione di funzioni superiori, sempreche' sussista l'impossibilita' di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico e' attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della, particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire. In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, le stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra, gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile. Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici puo' essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, e' attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art51 · fonte del testo