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In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il personale dei ruoli speciali transitori e' inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate. All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianita' di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 9 marzo 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art52 · fonte del testo