Art. 52 — Ruoli aggiunti
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In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il personale dei ruoli speciali transitori e' inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate. All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianita' di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 febbraio 1963, n. 81
3La L. 18 febbraio 1963, n. 81 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "I ruoli aggiunti, istituiti per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 52 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppressi".
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
