Art. 6 — Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica
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L'orario giornaliero di servizio del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale e' stabilito in sei ore, ((...)), salva l'applicazione dell'art. 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 8 novembre 1989
