Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1974 al 8 novembre 1989. Leggi il testo vigente →

L'orario giornaliero di servizio del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale e' stabilito in sei ore, ((...)), salva l'applicazione dell'art. 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 8 novembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 8 gennaio 1974. 3 parole tolte.

L'orario giornaliero di servizio del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale e' stabilito in sei ore, tolto: anche non continuativeaggiunto: ..., salva l'applicazione dell'art. 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art6 · fonte del testo