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Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo centrale di prima classe e capoturno di commutazione o qualifiche equiparate ovvero rivestono la qualifica di capo centrale e assistente di commutazione o qualifiche equiparate e' attribuito ad personam rispettivamente lo stipendio di cui ai coefficienti 357 e 284 previsti dalla tabella L dell'allegato I della presente legge. Lo stesso stipendio e' attribuito ad personam agli impiegati che, anteriormente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano la qualifica di dirigente o assistente di commutazione, di dirigente tecnico o qualifiche equiparate, al momento in cui conseguono la promozione alle qualifiche di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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