Art. 80 — Disposizioni particolari per il personale di gruppo C della Amministrazione delle poste delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939
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Al personale dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina, nel ruolo di gruppo C, e' attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianita' prevista dall'art. 42 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianita', convenzionale di cui all'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata e' collocato nella qualifica stessa in soprannumero. Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalita' stabilite negli ultimi due commi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
