Art. 80 — Disposizioni particolari per il personale di gruppo C della Amministrazione delle poste delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939
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Al personale dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina, nel ruolo di gruppo C, e' attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianita' prevista dall'art. 42 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianita', convenzionale di cui all'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata e' collocato nella qualifica stessa in soprannumero. Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalita' stabilite negli ultimi due commi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1961, n. 1406
2La L. 31 dicembre 1961, n. 1406 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 della citata legge n. 119 e del presente articolo, e' considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualita' di ricevitore, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonche' in qualita' di fattorino telegrafico e di scortapieghi".
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
