Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 82 — Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
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Le promozioni alle qualifiche di ufficiale telefonico di seconda classe o equiparata o di operatore tecnico) di seconda classe delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, puo' essere conseguita mediante:
- a)concorso per esami ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b)concorso per esame speciale di cui all'art. 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purche' bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge:
- c)scrutinio per anzianita' congiunta al merito ai sensi del precedente art. 40. Alle promozioni suddette, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui al comma secondo e successivi dell'articolo 361 del citato testo unico. Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 2) dell'art. 42 sono ammessi a partecipare gli impiegati provvisti dell'anzianita' di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe che rivestano le qualifiche stesse all'atto della entrata in vigore della presente legge o che provengono dal grado 11° dei soppressi ruoli di gruppo C, o che abbiano conseguito la promozione alle qualifiche immediatamente inferiori alle anzidette mediante gli esami previsti dall'art. 303 del citato testo unico e dal precedente primo comma. I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale ed equiparate possono essere conferiti dalla data stessa, in misura non superiore ai tre quarti, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nelle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
