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La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

  • a)se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo e' stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalita', della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
  • b)se il diritto e' stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo' validamente disporne;
  • c)se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e' stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;
  • d)se il fatto e' manifestazione della liberta' di associazione, della liberta' di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
  • e)se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
  • f)se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;
  • g)se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;
  • h)se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
  • i)se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede e' punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta' personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e' previsto l'accertamento della effettiva capacita' di intendere e di volere;
  • l)se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
  • m)se risulta che la persona ricercata e' stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
  • n)se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e' stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia' verificata la prescrizione del reato o della pena;
  • o)se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e' in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
  • p)se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
  • q)se e' stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
  • r)se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;
  • s)se la persona richiesta in consegna e' una donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorita' giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravita';
  • t)se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso risulta mancante di motivazione;
  • u)se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunita' che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;
  • v)se la sentenza per la cui esecuzione e' stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Testo in vigore dal 29 aprile 2005 al 1 luglio 2010

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 227/2010

    Ha colpito questo articolo
    24 giugno 2010

    La giurisprudenza costituzionale ha individuato il sicuro fondamento del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario nell'art. 11 Cost., in forza del quale la Corte ha riconosciuto, tra l'altro, il principio di prevalenza del diritto comunitario e, conseguentemente, il potere-dovere del giudice comune di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto. Il novellato art. 117, primo comma, Cost. - che pure ha colmato la lacuna della mancata copertura costituzionale per le norme internazionali convenzionali, escluse dalla previsione dell'art. 10, primo comma, Cost. - ha dunque confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già collegato all'art. 11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Nel caso in esame, i rimettenti hanno correttamente valutato l'esistenza del contrasto tra l'impugnato art. 18, comma 1, lett. r ), della legge n. 69 del 2005 e la decisione quadro n. 584 del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e, con motivazione plausibile, hanno ritenuto preclusa l'interpretazione conforme da numerose decisioni della stessa Corte di cassazione, suffragate sia dalla lettera della disposizione che dai lavori preparatori, e configuranti un vero e proprio diritto vivente. Il rilevato contrasto tra la normativa di recepimento e la decisione quadro, insanabile in via interpretativa, non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell'Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di costituzionalità della Corte. Inoltre, gli atti nazionali attuativi di una decisione quadro con base giuridica nel Trattato sull'Unione europea e relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale non sono sottratti alla verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del Trattato CE, ora Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che integrano a loro volta i parametri costituzionali - artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - che a quelle norme fanno rinvio. Nella specie rileva, infatti, oltre alla citata decisione quadro, l'art. 12 del Trattato CE, oggi art. 18 del TFUE, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità nel campo di applicazione del Trattato. Anche sotto tale profilo è corretto il ricorso al giudice delle leggi, poiché il contrasto della norma con il principio di non discriminazione non è sempre di per sé sufficiente a consentire la "non applicazione" della confliggente norma interna da parte del giudice comune. Invero, il divieto in esame, pur essendo in linea di principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti, poiché é consentito al legislatore nazionale di prevedere una limitazione alla parità di trattamento tra il proprio cittadino e il cittadino di altro Stato membro, a condizione che sia proporzionata e adeguata. L'ipotesi di illegittimità della norma nazionale per non corretta attuazione della decisione quadro è riconducibile, pertanto, ai casi in cui, secondo la giurisprudenza della Corte, non sussiste il potere del giudice comune di «non applicare» la prima, bensì il potere-dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., integrati dalla norma conferente dell'Unione, laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall'ordinamento. Nel senso che il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario trova il suo «sicuro fondamento» nell'art. 11 Cost., v. le citate sentenze n. 232/1975, n. 183/1973, n. 98/1965 e n. 14/1964. Sulla necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 11 Cost. in caso di contrasto, insanabile in via interpretativa, tra una norma interna e norme comunitarie prive di effetto diretto, v. le citate sentenze n. 284/2007 e n. 170/1984. Sul principio di prevalenza del diritto comunitario e sui relativi limiti derivanti dal rispetto dei principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato e dei diritti inalienabili della persona, v. le citate sentenze n. 126/1996 e n. 170/1984. Sulla portata del novellato art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze n. 102/2008, n. 349/2007, n. 348/2007, n. 284/2007 e n. 169/2006. Sulle circostanze che precludono al giudice comune la disapplicazione della norma interna in ipotesi incompatibile con il diritto comunitario, v., altresì, la citata sentenza n. 28/2010. Nel senso che le sentenze della Corte di giustizia vincolano il giudice nazionale all'interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura d'infrazione, v. le citate sentenze n. 168/1991, n. 389/1989 e n. 113/1985.

    Art. 18 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 177/2023

    Questione infondata
    28 luglio 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. La disciplina dell’estradizione non costituisce un tertium comparationis omogeneo, in quanto nel sistema introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI – fondato sul principio di fiducia reciproca sotteso alla spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, per ciò che concerne in particolare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’UE – sussiste una presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti da ciascuno Stato per le patologie di cui soffra la persona richiesta, che di regola preclude alle autorità giudiziarie di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto. Tale presunzione non opera invece in radice nei tradizionali strumenti di estradizione, e ciò rende impraticabile la comparazione tra le due tipologie di strumenti di cooperazione.

    Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 32 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 216/2021

    Altra decisione
    18 novembre 2021

    L'italiano è la lingua processuale nei giudizi innanzi alla Corte costituzionale. (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 18 e 18- bis della legge n. 69 del 2005, non è ammessa l'opinione in qualità di amicus curiae di Fair Trials , in quanto redatta in lingua diversa dall'italiano).

    Art. 2 cost. · Art. 32 cost. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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