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L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni: (( a) quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:

  • 1)l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
  • 2)l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
  • 3)l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;
  • 4)l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.))
  • b)se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione di tale mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura in questione non siano eseguite;
  • c)se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e' cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Testo in vigore dal 23 marzo 2016 al 20 febbraio 2021

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 374/2010

    Questione inammissibile
    27 dicembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata - in riferimento all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, ed all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena. La norma censurata, infatti, concerne soltanto la persona «giudicanda», per la quale è in corso l'azione penale, sicché la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una sentenza di condanna.

    Art. 3 cost. · Art. 19 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

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  • Ordinanza n. 237/2010

    Questione inammissibile
    7 luglio 2010

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 de…

    Art. 3 cost. · Art. 19 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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