È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento: agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; al diritto alla libera circolazione ed al libero soggiorno negli Stati membri, garantito dall'art. 18 TFUE ( rectius : 21 TFUE) e, pertanto, all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dell'art. 705 del codice di procedura penale e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono, in una situazione analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della medesima legge, che la Corte di appello - in relazione ad una domanda di estradizione presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell'Unione europea, sulla base di una sentenza di condanna, divenuta esecutiva dopo il 1° gennaio 2004, ad una pena privativa della libertà personale, per un reato commesso prima del 7 agosto 2002 - pronunci sentenza contraria alla estradizione di un cittadino di un Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel territorio italiano, quando ritenga che tale pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno. Secondo la prospettazione del rimettente, invero, l'intervento richiesto alla Corte consisterebbe nell'inserire, nel complesso normativo dell'estradizione, un nuovo caso di rifiuto all'estradizione, evidentemente mutuato dalla disciplina del MAE, alla possibilità che la pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno: consentendo, nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, non solo la possibilità di impedire la « traditio », ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento conformemente al diritto interno, inserendo nel procedimento di estradizione un'anticipazione di quanto previsto dalle norme sul MAE, previo intervento anche sull'art. 40 della citata legge n. 69 del 2005. Tale risultato prefigurato dal giudice a quo , tuttavia, determinerebbe, non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello «a regime», creando un sistema «spurio» anche rispetto alla stessa norma transitoria. Inoltre, alla prospettazione del giudice a quo potrebbero seguire più soluzioni, parimenti praticabili perché tutte non obbligate costituzionalmente. - Sulla inammissibilità della questione che invochi un risultato di diritto transitorio «spurio», v. la richiamata ordinanza n. 355 del 2003. Sulla inammissibilità conseguente ad una richiesta di pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, v., ex multis , la citata ordinanza n. 193 del 2009.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 117 cost. · Art. 705 c.p.p.