Art. 10
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I Comuni ed i Consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del successivo articolo 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari. Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennita' di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili. Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:
- a)dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
- b)dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari
- c)dall'I.N.A.-Casa;
- d)dalle Societa' cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
- e)dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- f)dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro. Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entita' delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971
