Art. 19
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I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorita' rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10.
Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971
