Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Art. 6 — Figure professionali specialistiche
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Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:
- a)tecnico di soccorso alpino;
- b)tecnico di elisoccorso;
- c)unita' cinofila da valanga;
- d)unita' cinofila da ricerca in superficie;
- e)medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- f)medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- g)tecnico di soccorso speleologico;
- h)tecnico di soccorso in forra;
- i)direttore delle operazioni di soccorso.
Testo in vigore dal 29 marzo 2001 al 14 ottobre 2020
