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Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

  • a)tecnico di soccorso alpino;
  • b)tecnico di elisoccorso;
  • c)unita' cinofila da valanga;
  • d)unita' cinofila da ricerca in superficie;
  • e)medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
  • f)medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
  • g)tecnico di soccorso speleologico;
  • h)tecnico di soccorso in forra;
  • i)direttore delle operazioni di soccorso.

Testo in vigore dal 29 marzo 2001 al 14 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2001-03-21;74~art6 · fonte su Normattiva