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Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 800.000.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1967 al 6 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art3 · fonte su Normattiva