Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente: "Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art11 · fonte su Normattiva