Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall'articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo e' pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2. 1 L'importo lordo dell'indennita' diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380, e' pari alla meta' di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 gennaio 1968, n. 36

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La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 5) che "Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennita' una volta tanto e' pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7."

Testo vigente dal 27 febbraio 1968

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 17 settembre 1962 al 27 febbraio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 gennaio 1968, n. 36

    La L. 27 gennaio 1968, n. 36 ha disposto (con l'art. 5) che "Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennita' una volta tanto e' pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353~art4 · fonte del testo