Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1962 al 30 aprile 1968. Leggi il testo vigente →

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sara' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 30 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art15 · fonte su Normattiva