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Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'articolo 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sara' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 aprile 1968, n.488

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con decorrenza dal 1 maggio 1968

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n.488 ha disposto (con l'art. 38) che "Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico, in forza dell'articolo 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, e' corrisposto, a decorrere dal 1 maggio 1968, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo di lire 18.000 mensili.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 1 maggio 1969

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art15 · fonte su Normattiva