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[1]Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge e' in facolta' del Ministro di grazia e giustizia di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo delle Preture e di quelli dei Tribunali e delle Corti, globalmente considerati. 2
[2]E' abrogata la prima parte dell'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1940, n. 827
2La L. 25 giugno 1940, n. 827 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' prorogata, per un quinquennio dalla data di attuazione della presente legge, la facolta' concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 3 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 872, di nominare uditori giudiziari in soprannumero ai posti stabiliti complessivamente in 350 dalle tabelle A e B allegate alla legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, purche' siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del ruolo dei pretori e di quelli della Magistratura collegiale, globalmente considerati".
Testo in vigore dal 1 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
