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Il termine quinquennale di decadenza previsto dallarticolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, covertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non rilevando per l'ordinamento comunitario. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevlazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1991 al 4 marzo 2007

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 444/1991

    Questione inammissibile
    9 dicembre 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 29 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990) · Art. 91 Testo unico in materia doganale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art29 · fonte su Normattiva