Art. 23 — Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonché disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo
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In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanita', sono dettate le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 92/41/CEE. L'applicazione delle predette disposizioni sara' fissata per una data anteriore al 30 giugno 1994. La commercializzazione dei prodotti del tabacco esistenti al 1› gennaio 1994 e non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, relative al condizionamento ed all'etichettatura di tali prodotti secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2, e' consentita fino al 31 dicembre 1994. Salvo il disposto del comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90 milioni chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione, nonche' chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco per uso orale di cui al comma 1 del presente articolo. Le disposizioni tecniche di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
Testo in vigore dal 4 marzo 1994 al 24 luglio 2003
