Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.
Testo vigente dal 8 giugno 1929
Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.
Testo vigente dal 8 giugno 1929
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art15 · fonte del testo