[1]La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.
[2]A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 1 marzo 1971, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 10/3/1971, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perche' uno degli sposi fosse, al momento in cui si e' determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacita' naturale".
Testo vigente dal 11 marzo 1971
