[1]Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del Codice civile.

[2]L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge.

[3]L'atto, cosi' compilato, sara' subito trasmesso in originale all'uffiziale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Testo vigente dal 16 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-24;1159~art9 · fonte del testo