Art. 2 — Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 454, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 60.000 miliardi". Il comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 454, e' sostituito dal seguente: "9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base ''Fondi di riserva'' (oneri comuni) e ''Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale'' (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' ''Ragioneria generale dello Stato'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.000 miliardi, lire 1.500 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 8.000 miliardi".
Testo vigente dal 22 novembre 1999
