I commi 4 e 10 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 664, sono sostituiti dai seguenti: "4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 66.000 miliardi"; "10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.086 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 8.000 miliardi". In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, restano valide per l'anno 1997 le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551.

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-27;372~art3 · fonte su Normattiva