Art. 2 — Stato di previsone del Ministero dell'economia e delle finanze
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351, e' sostituito dal seguente: "3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 83.000 milioni di euro". All'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le parole: "1.678,723 milioni di euro" e "1.800 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.980,862 milioni di euro" e "1.568,682 milioni di euro".
Testo vigente dal 27 novembre 2004
