Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267, e' sostituito dal seguente: "3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 66.500 milioni di euro". Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2005, n. 267, le parole: "900 milioni di euro", "600 milioni di euro" e "10.000 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.070 milioni di euro", "430 milioni di euro" e "12.000 milioni di euro".

Testo vigente dal 4 novembre 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-10-27;273~art2 · fonte su Normattiva