Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009

Art. 2 — Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

All'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 90.100 milioni di euro»;
  • b)al comma 7, le parole: «sono stabiliti, rispettivamente, in 779 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 410 milioni di euro e 15.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, rispettivamente, in 1.079 milioni di euro, 2.600 milioni di euro, 4.900 milioni di euro, 810 milioni di euro e 20.500 milioni di euro».

Testo vigente dal 18 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;121~art2 · fonte su Normattiva