Art. 104Mancata intimazione ai testimoni

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[1]Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.

[2]Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art104 · fonte su Normattiva