Art. 104 — Mancata intimazione ai testimoni
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[1]Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.
[2]Se il giudice riconosce giutificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 4 luglio 2009 · versione 0 su Normattiva