Art. 133 — Riserva di ricorso. Estinzione del processo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →
[1]La riserva di ricorso per cassazione di cui all'articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi indicati dall'articolo 129.
[2]Si applica al ricorso per cassazione la disposizione dell'articolo 129 secondo comma.
Testo vigente dal 24 dicembre 1941 al 1 gennaio 1951 · versione 0 su Normattiva