Art. 133 — Riserva di ricorso. Estinzione del processo
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[1]((La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'art. 129 primo e secondo comma.
[2]Si applicano al ricorso per cassazione le disposizioni dell'art. 129 terzo comma)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1951 al 2 marzo 2006 · versione 3 su Normattiva