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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 marzo 1950, n. 103
1La L. 6 marzo 1950, n. 103 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonche' dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408".
L. 27 dicembre 1956, n. 1416
9La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958
