Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche all'ampliamento delle case di cui all'art. 13, nonche' alla ricostruzione di quelle comunque distrutte, quando l'ampliamento o la ricostruzione siano ultimati entro il 31 dicembre 1955. 1 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 marzo 1950, n. 103

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La L. 6 marzo 1950, n. 103 ha disposto (con l'articolo unico) che "E' fissato al 30 giugno 1950 un nuovo termine entro il quale il Governo deve provvedere a riunire in testo unico, coordinandole fra loro, le disposizioni della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive disposizioni, dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740, nonche' dell'art. 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408".

L. 27 dicembre 1956, n. 1416

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La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1957 al 12 gennaio 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1950 al 13 gennaio 1957.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1956, n. 1416

    La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art19 · fonte del testo