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Le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in materia di espropriazione e di occupazione di aree fabbricabili e terreni per la costruzione di case popolari, sono esteso a tutti gli enti e societa' di cui all'art. 16 dello stesso testo unico, e sono applicabili in qualsiasi Comune siano situati l'area e i terreni da espropriare e da occupare. Il prefetto dichiara, ove occorra, l'urgenza o la indifferibilita' delle opere agli effetti della occupazione temporanea dell'area della quale e' chiesta l'espropriazione.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art21 · fonte del testo