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Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non fruiscono del contributo dello Stato, per le quali i Comuni abbiano rilasciato le licenze di costruzione dopo il 15 aprile 1949.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949 al 14 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art23 · fonte del testo