Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione
Art. 6
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Sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori nei confronti degli assistenti, tecnici e ausiliari incaricati nelle Universita' e Istituti di istruzione superiore i provvedimenti concernenti:
- a)attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi e affiliati, marito disoccupato;
- b)congedi per gravidanza e puerperio. Nei confronti del personale delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore, inquadrato nelle categorie d'impiego statale non di ruolo a norma degli articoli 1 e 14 della legge 21 marzo 1958, n. 287, sono devoluti ai rettori, oltre ai provvedimenti di cui al precedente comma, quelli concernenti:
- a)aumenti periodici di stipendio;
- b)mantenimento del rapporto d'impiego nei casi di assenza dal servizio per malattia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
- c)sospensione cautelare dal servizio a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e concessione di assegni alimentari;
- d)cessazione dal servizio e eventuale conseguente liquidazione dell'indennita' di licenziamento. I provvedimenti disposti ai sensi del primo comma e delle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo sono definitivi.
Testo in vigore dal 5 maggio 1961 al 16 dicembre 2010
