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Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici e' devoluto annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2:

  • a)per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'Estero, organizzate da enti pubblici, comitati od associazioni di categoria o culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico e culturale, nonche' a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
  • b)per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;
  • c)per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film;
  • d)per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico> ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonche' l'assistenza ai lavoratori del cinema. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'art. 20 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616, a, favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito dal Ministero dell'interno, sentito il Commissariato del turismo, tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art30 · fonte del testo