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((A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 e' istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia)): ((a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero));

  • b)per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale; ((c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche));
  • d)per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico> ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonche' l'assistenza ai lavoratori del cinema. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'art. 20 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616, a, favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. ((Detto contributo sara' ripartito dal Ministero dell'interno fra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1956, n.897

1

con decorrenza dal 1 luglio 1959

La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1949 al 2 settembre 1956. 33 parole tolte, 82 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici e' devolutoaggiunto: A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 e' istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva tolto: di cui all'art. 2:

aggiunto: per la cinematografia: a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e tolto: all'Estero aggiunto: all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati tolto: od aggiunto: ed associazioni di categoria tolto: o aggiunto: e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico tolto: e culturaleaggiunto: , culturale e tecnico, nonche' a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei filmaggiunto: , ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche;

… per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito dal Ministero dell'internotolto: , sentito il Commissariato del turismo, tra le Aziende aggiunto: fra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno tolto: e di curaaggiunto: , cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 luglio 1956, n.897

    La L. 31 luglio 1956, n.897 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "La presente legge avra' vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata." Ha inoltre disposto (con l'art. 41) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1956". La permanenza in vigore della L. 31 luglio 1956, n.897 e' stata successivamente prorogata dalla L. 22 dicembre 1959, n. 1097 "a decorrere dal 1 luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film"; dalla L. 22 dicembre 1960, n. 1565 "al 31 dicembre 1961, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata"; dalla L. 20 dicembre 1961, n. 1311 "al 30 giugno 1962 ad eccezione dell'articolo 23"; dalla L. 27 luglio 1962, n. 1053 "fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448"; dalla L. 14 febbraio 1963, n. 76 " Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964"; dalla L. 11 agosto 1964, n. 694 " fino al 31 dicembre 1964".

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art30 · fonte del testo