Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1956 al 6 febbraio 2004. 293 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 e' istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia: a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
tolto: b) per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale; c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche;
tolto: d) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico> ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonche' l'assistenza ai lavoratori del cinema. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'art. 20 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616, a, favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito dal Ministero dell'interno fra le aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-12-29;958~art30 · fonte del testo