Art. 14 — Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.
Testo in vigore dal 12 marzo 1958 al 1 gennaio 1993
