Disposizioni per la difesa del mare

Art. 17 — COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, n. 202

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Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1983 al 24 novembre 2007

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urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art17 · fonte su Normattiva