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In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attivita' di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34. Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Presso ogni Capitaneria competente e' istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e cosi' composta:

  • a)il comandante di porto che la presiede;
  • b)due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
  • c)un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
  • d)in rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini e' stata istituita la riserva;
  • e)due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui e' stata istituita la riserva;
  • f)un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime;
  • g)un rappresentante del provveditorato agli studi;
  • h)un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro della marina mercantile la gestione della riserva puo' essere delegata a enti pubblici anche territoriali, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute, cooperative e consorzi di pescatori. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la commissione da' il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato. Il regolamento viene approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1983 al 30 luglio 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1031/1988

    Questione infondata
    15 novembre 1988

    Nella previsione dell'art. 28 legge n. 979/1982, correttamente intesa, l'affidamento della gestione e vigilanza delle riserve marine alle capitanerie di porto costituisce una mera eventualita` che si affianca a quella dell'affidamento ad altri enti pubblici anche territoriali, in correlazione alla varieta` delle configurazioni delle dette riserve, che possono non interessare ovvero coinvolgere attribuzioni regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28 della legge n. 979/1982, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia).

    Art. 117 cost. · Art. 30 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 32 Disposizioni per la difesa del mare · Art. 4 Disposizioni per la difesa del mare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art28 · fonte su Normattiva