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E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di ordinare, in via eccezionale, su proposta del prefetto, sentiti il commissario provinciale per le malattie delle piante e la Sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia, la costituzione di Consorzi obbligatori tra proprietari e conduttori di terreni tenuti a compiere operazioni di difesa contro determinate malattie delle piante e insetti o altri nemici delle stesse, qualora l'urgenza e la necessita' della difesa rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo. Il decreto del Ministro che ordina la costituzione del Consorzio ne stabilira' la circoscrizione, la sede e la durata.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art12 · fonte del testo