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Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i compiti di cui all'art. 18, potranno altresi' essere costituiti Consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale. ((A tali consorzi, come anche a quelli per l'olivicoltura, si applicano le norme stabilite nel primo comma dell'art. 15 per quanto riguarda la circoscrizione e la sede)). Per gli anzidetti Consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sara' fissata dalla relativa Commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 18 luglio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 27 parole aggiunte.

… qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale. aggiunto: A tali consorzi, come anche a quelli per l'olivicoltura, si applicano le norme stabilite nel primo comma dell'art. 15 per quanto riguarda la circoscrizione e la sede. Per gli anzidetti Consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sara' fissata dalla relativa Commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art17 · fonte del testo