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Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i compiti di cui all'art. 18, potranno altresi' essere costituiti Consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale. ((A tali consorzi, come anche a quelli per l'olivicoltura, si applicano le norme stabilite nel primo comma dell'art. 15 per quanto riguarda la circoscrizione e la sede)). Per gli anzidetti Consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sara' fissata dalla relativa Commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 18 luglio 1945
