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Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'art. 13 e con i compiti di cui all'art. 18, potranno altresi' essere costituiti Consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale. A tali consorzi, come anche a quelli per l'olivicoltura, si applicano le norme stabilite nel primo comma dell'art. 15 per quanto riguarda la circoscrizione e la sede. Per gli anzidetti Consorzi la contribuzione da corrispondersi dai singoli consorziati sara' fissata dalla relativa Commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367
4Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonche' quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987".
Testo in vigore dal 18 luglio 1945 al 8 novembre 2006
