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Tanto per la riscossione delle contribuzioni comunque stabilite dai Consorzi di cui ai precedenti articoli, quanto per il rimborso delle spese sostenute dai Consorzi stessi per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, e' data ai medesimi facolta' di avvalersi delle norme, della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della rispettiva Provincia e da porre in riscossione con le modalita' dettate dalla legge stessa. La prima compilazione degli elenchi per la formazione dei ruoli di contribuzione sara' fatta a cura e spese dei Comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 9 agosto 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art31 · fonte del testo